I   RAPPORTI CON LA CORTE DEI CONTI

Le Regioni possono chiedere ulteriori forme di collaborazione alle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti ai fini della regolare gestione finanziaria e dell'efficienza ed efficacia della gestione amministrativa, nonchè pareri in materia di contabilità pubblica. Analoghe richieste possono essere formulate, di norma tramite il Consiglio delle autonomie locali se istituito, anche da Comuni, Province e Città metropolitante (articolo 7, comma 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131).

FAC SIMILE PER LA RICHIESTA DI PARERE ALLA CORTE DEI CONTI PER IL TRAMITE DEL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI (CAL) 

I PARERI ALLA CORTE DEI CONTI IN MATERIA DI CONTABILITA' PUBBLICA - I REQUISITI PER LA LORO AMMISSIBILITA'

Le richieste di parere formulate dagli Enti locali devono presentare determinati requisiti di ammissibilità soggettiva e oggettiva, secondo gli orientamenti e i parametri stabiliti dalla Sezione autonomie nell'Adunanza del 27 aprile 2004, integrato successivamente con le deliberazioni n. 5/AUT/2006, n. 9/SEZAUT/2014/QMIG, nonché definiti dalle Sezioni Riunite in sede di Controllo con la deliberazione n. 54/CONTR/2010.

AMMISSIBILITA' SOGGETTIVA E OGGETTIVA DELLA RICHIESTA

Costituiscono i presupposti legittimanti l'esame di merito del parere; in altri termini, la Sezione verifica e valuta la concomitante sussistenza dei requisiti:

  • SOGGETTIVI: legittimazione dell'organo richiedente
  • OGGETTIVI , ossia:
  1. attinenza del quesito alla materia della contabilità pubblica, precisando che la nozione di contabilità pubblica cd " strumentale alla funzione"  consultiva deve essere interpretata in termini strettamente tecnici non potendosi, la stessa, ampliare a tal punto da ricomprendere qualsivoglia attività degli enti che abbia, comunque, riflessi di natura finanziaria, comportando direttamente o indirettamente una spesa; 
  2. il quesito deve essere generale ed astratto,  poichè la richiesta deve essere finalizzata a ricevere indicazioni in ordine alla corretta interpretazione di principi;
  3. l'attività consultiva non deve interferire con altre funzioni della Corte o altre giurisdizioni.